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CeRA - Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti

Statuto

Soggetti Proponenti: 


  • Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale 

  • Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali 

  • Dipartimento di Scienze Zootecniche 

  • Dipartimento di Medicina Interna 

  • Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica 

  • Dipartimento di Fisiopatologia Clinica 

  • Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

  • Dipartimento di Studi Storici e Geografici 



 

ART. 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, è costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti (CeRA) per promuovere e coordinare gli studi, la ricerca e la didattica nel settore agroalimentare. Il Centro è costituito per iniziativa del Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale e dei Dipartimenti di: Economia Agraria e delle Risorse Territoriali, Scienze Zootecniche, Medicina Interna, Area Critica Medico Chirurgica, Fisiopatologia Clinica, Scienze Farmaceutiche, Studi Storici e Geografici. Inoltre, il Centro si attiene alle norme per i Centri Interdipartimentali di Ricerca. 

 

ART. 2. Finalità del Centro

Con metodo interdisciplinare, con attenzione ai dati di una multiforme esperienza, il Centro intende:

  1. Fornire un valido supporto per approfondire le tematiche connesse allo studio della qualità degli alimenti ed agli aspetti nutrizionali e funzionali.
  2. Favorire, sostenere, coordinare e sviluppare programmi e attività di ricerca interdisciplinare nel settore tecnologico, scientifico, storico-gastronomico, economico e biomedico dell’alimento con particolare riferimento alla qualità, alle norme che regolano la produzione, al marketing e all’aspetto funzionale sulla salute dell’uomo.
  3. Sul piano didattico, anche avvalendosi della collaborazione con altre realtà universitarie e non, tra queste l'associazionismo, l'imprenditoria sociale, le fondazioni bancarie, le istituzioni e i centri che in Italia o in altri Paesi perseguono o promuovono analoghi interessi, potrà:

- proporre, organizzare, partecipare a seminari di ricerca e incontri di studio nelle materie inerenti l'attività del Centro, aperti anche a studiosi esterni, dottorandi, laureandi, studenti, cultori delle discipline interessate;

- favorire iniziative di divulgazione scientifica come pubblicare lavori, studi e ricerche di interesse scientifico attinenti alle tematiche di riferimento.

  1. Attraverso una continua interazione con le organizzazioni territoriali sia di produttori che di consumatori, partecipare attivamente alla formazione e al trasferimento delle tecnologie e dei risultati.
  2. Organizzare altresì corsi intensivi e/o master rivolti sia a studenti o laureati, anche di altre università italiane e/o straniere, sia a figure professionali a vario titolo coinvolte nei settori di riferimento.
  3. Promuovere convenzioni nazionali e internazionali finalizzate agli scopi del Centro.
  4. Equipaggiarsi di strutture, infrastrutture, tecniche e metodologie per la certificazione di prodotto o di processo nel settore agroalimentare.

 

ART. 3. Organi

Sono organi del Centro, il Consiglio, il Comitato di Coordinamento Scientifico, il Direttore.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo dell'attività del Centro. Esso è formato da un rappresentante designato da ciascun Dipartimento afferente al Centro. Si riunisce almeno una volta l'anno per valutare le attività svolte, decidere le iniziative da promuovere, procedere a nomine ed elezioni; ove aderente sia un ente collettivo, partecipa al Consiglio il legale rappresentante o altra persona da questi designata.

Il Consiglio è convocato dal Direttore, con analitico ordine del giorno affisso all'Albo dei Dipartimenti partecipanti al Centro. La convocazione è inoltre trasmessa agli aventi diritto a mezzo posta interna o per e-mail, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata attraverso lettera, telegramma, fax o e-mail, che pervengano all'interessato almeno 24 ore prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio deve essere inoltre, con le medesime modalità, tempestivamente convocato dal Direttore su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei membri. In prima convocazione la seduta del Consiglio è valida se presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione la seduta del Consiglio è valida se è presentato almeno un terzo dei suoi componenti. A tal fine si computano gli assenti che avranno preventivamente inviato giustificazione scritta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti salvi i casi specificamente previsti dal presente Statuto; il voto è palese. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale che verrà conservato agli atti del Centro.

Il Direttore è eletto, con voto a scrutinio palese, tra i professori Universitari di ruolo facenti parte del Consiglio ed è nominato con Decreto Rettorale. L’elezione è a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; nel caso in cui nella prima votazione nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede a una successiva votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Il Direttore:

  1. promuove le attività e cura l'esecuzione delle delibere consiliari;
  2. propone all'approvazione del Consiglio eventuali regolamenti interni;
  3. rappresenta il Centro nei rapporti esterni.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il professore ordinario con maggior anzianità di ruolo indice l'elezione del Direttore.

Il Direttore può designare tra i membri del Consiglio un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre tre mesi, il Direttore e il Vicedirettore decadono automaticamente alla scadenza del novantunesimo giorno e si dà luogo ad una nuova elezione da convocarsi dal Decano entro 10 giorni. Il Direttore può altresì designare uno o più membri del Consiglio che lo coadiuvano in alcune delle sue funzioni; di ciò darà tempestiva informazione al Consiglio. Tra i membri del Consiglio, il Direttore può designare un segretario per la verbalizzazione delle riunioni.

Il Centro, su delibera del Consiglio, si organizza in sezioni la cui responsabilità è assunta da un Docente eletto all’interno di ciascuna di queste. Il comitato di coordinamento scientifico è formato dai responsabili di sezione; esso ha funzioni esecutive e organizzative ed è convocato dal Direttore che lo presiede.

 

 ART. 4. Adesioni

Al Centro possono aderire, previa motivata richiesta scritta da inoltrarsi al Consiglio, Dipartimenti, personale docente, ricercatore, tecnico-scientifico e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze; nonché, anche in rappresentanza di istituti di ricerca, di associazioni professionali o di imprese, istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, che ne condividono le finalità e le attività, studiosi, esperti, operatori e professionisti.

Le richieste di adesione saranno prese in esame dal Consiglio e deliberate a maggioranza di voti degli aventi diritto nella prima seduta utile del Consiglio. 

 

ART. 5. Recesso

Gli aderenti che intendono recedere dal Centro presentano le proprie dimissioni al Consiglio con comunicazione scritta. Fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte, le richieste di recesso saranno accolte dal Consiglio nella prima riunione utile.

 

ART. 6 Risorse

Per il proprio funzionamento e per perseguire il proprio scopo, il Centro farà ricorso alle risorse che gli perverranno a qualunque titolo da enti pubblici e privati, soprattutto su base convenzionale. Il funzionamento ordinario del Centro è assicurato da una quota, non superiore al 3 %, dei fondi di ricerca di progetti che sono gestiti dal Centro medesimo. Il Centro inoltre necessiterà del supporto amministrativo e contabile del Polo Centro Storico 2.

La gestione dei fondi di pertinenza del Centro avverrà con la firma del Direttore del Centro e del responsabile dei progetti di ricerca.

 

ART. 7. Modifiche

Le presenti norme potranno essere modificate dal Consiglio del Centro, con decisione presa a maggioranza degli aventi diritto al voto, in una riunione che indichi espressamente il punto all'ordine del giorno.

Su proposta di almeno un terzo della componente universitaria degli aderenti al Centro, il Consiglio del Centro, appositamente convocato e nella composizione riservata alla sola componente universitaria, potrà chiedere la trasformazione in Unità amministrativa in conformità dell'art. 25 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; ove tale richiesta sia recepita dai competenti Organi accademici, eventuali adesioni di terzi ai sensi dell'art. 4 risulteranno caducate di effetti a decorrere dalla data del decreto rettorale di approvazione, ferme comunque restando le obbligazioni pendenti. Delle modifiche sarà data comunicazione ai Consigli di Dipartimento di cui all'art. 1 ed agli Organi accademici per l'approvazione.

 

ART. 8 Norme finali

Per quanto non previsto nel Regolamento, si applica lo Statuto dell'Università di Firenze, il Regolamento d'Ateneo e ogni ulteriore normativa vigente concernente l'Università, in quanto applicabile.

 
ultimo aggiornamento: 21-Ott-2020
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